Quando l'interpretazione..
..non è soltanto un fatto artistico!
Cari Tutti,
come ricorderete, nella nostra ultima newsletter (link) abbiamo allegato il resoconto dell’ultima riunione plenaria redatto per tutti noi dal sindacato Uilcom-UIL.
Da quel comunicato abbiamo appreso che la proposta unitaria dei sindacati, relativa all’orario di lavoro, non è stata accettata dalla controparte datoriale.
Per capire meglio cosa stia accadendo al tavolo delle trattative, abbiamo chiesto lumi al sindacalista Roberto Corirossi, segretario nazionale di Uilcom-UIL, presente al tavolo insieme alle altre sigle sindacali.
Questa volta però, udite udite, ci siamo spinti anche oltre, abbastanza oltre…
Infatti, abbiamo deciso di bussare alla porta dell’Avv. Federica Murineddu, avvocatessa del lavoro, consulente alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati sulle questioni dei lavoratori dello spettacolo, chiedendole un parere autorevole circa la corretta interpretazione della legge 66/2003 sull’organizzazione dell’orario di lavoro.
Le abbiamo chiesto di aiutarci a fare chiarezza, dal punto di vista legale, sui limiti dell’orario di lavoro previsti dalla Legge 66/2003 sull’organizzazione dell’orario di lavoro.
Questo perché, anche se la legge 66/03 è in vigore e viene applicata dallo Stato italiano fin dal lontano 2003, nel nostro caso continua a non valere. Il motivo? Il CCNL con cui veniamo ancora oggi assunti risale al 1999 e, da allora, non è mai stato aggiornato alle normative attuali né tantomeno rinnovato.
Ecco dunque le domande che abbiamo posto, e le risposte che abbiamo ricevuto:
Roberto Corirossi (Uilcom-UIL)
Assemblea Lavoratori Troupe:
”Roberto, ci puoi raccontare cosa sta succedendo al tavolo, e cosa succederà domani?”
Roberto Corirossi:
”Sì, grazie per l'opportunità di chiarire qual è la situazione ad oggi nel confronto con le Associazioni Datoriali sul tema dell’orario di lavoro.
Come abbiamo riportato nel nostro ultimo comunicato, la proposta unitaria di un orario medio di 48 ore settimanali, comprensive di straordinari e della sesta giornata, non è stata considerata praticabile né sostenibile.
È stata inoltre ribadita la tesi che sia possibile prevedere una settimana lavorativa di 66 ore. A parte il fatto che dovrebbero essere 65 e non 66, ma la cosa inaccettabile è che ad affermarlo sia, oltre alla parte datoriale, anche una sigla sindacale.
Come UILCOM abbiamo spiegato che il D.Lgs. 66/2003 prevede come limiti indiscutibili le 11 ore di riposo giornaliero e un orario settimanale di 40 ore di lavoro ordinarie, più 8 di straordinari, stabilendo quindi che la prestazione lavorativa giornaliera, le 48 ore massime settimanali o quelle previste dal CCNL, debbano essere effettuate nelle 13 ore.
Come UILCOM abbiamo sempre affermato che sull'orario di lavoro il CCNL Troupe deve rientrare nella legalità. Non è possibile continuare ad "adattare" le norme di legge alle esigenze produttive.
Il modello organizzativo di questo comparto non può prescindere dagli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza dei lavorator*.
Domani si riprende il confronto: noi ci aspettiamo una proposta datoriale molto vicina allo schema da noi presentato, ovvero 48 ore medie nelle 4 settimane, comprensive di straordinari e della sesta giornata.
Una proposta molto diversa renderebbe difficile proseguire la trattativa.
In questi mesi, oltre a confrontarci con la categoria, abbiamo consultato avvocati del lavoro esperti del settore dello spettacolo, che hanno fornito un supporto tecnico-legale alla nostra tesi. Un contributo utile, che, se necessario, porteremo direttamente al tavolo della trattativa.
Come nostra abitudine, informeremo sull'esito dell'incontro di domani.”
Questo che avete letto è il testo integrale della risposta di Roberto Corirossi, che ringraziamo a nome di tutti i lavoratori per aver risposto alla nostra domamda.
Avv. Federica Murineddu
Assemblea Lavoratori Troupe:
”Buongiorno avvocato, grazie per aver accettato questa richiesta da parte dei lavoratori.”
Avv. Federica Murineddu:
”Grazie a voi, ditemi pure.”
Assemblea Lavoratori Troupe:
”La realizzazione di un progetto cineaudiovisivo prevede un'attività circoscritta in tempi contingentati. Strutturalmente nei piani di lavoro è previsto il ricorso agli straordinari. Quali sono i limiti previsti dalla legge in termini di orario di lavoro e di straordinari?”
Avv. Federica Murineddu:
”La normativa comunitaria e quella nazionale sono concordi nel fissare il limite settimanale di 40 ore di lavoro ordinario e 8 di straordinario.”
Assemblea Lavoratori Troupe:
”È corretto affermare che, garantite le 11 ore di riposo giornaliero, le restanti 13 possano essere tutte di lavoro?”
Avv. Federica Murineddu:
”Assolutamente no. La legge prevede che debbano essere garantite almeno 11 ore di riposo continuativo, fermo restando il limite delle 40 ore settimanali di lavoro ordinario, più 8 ore di straordinario.
Lo scopo della norma che fissa il riposo minimo a 11 ore continuative non ha nulla a che fare con l’orario settimanale. Essa si riferisce al caso dell’orario cosiddetto “spezzato”, che viene attuato in molti settori, come ad esempio il commercio e la ristorazione.
Questo tipo di attività, infatti, ha un flusso di clientela concentrato in alcune fasce orarie, spesso distanti temporalmente. Si pensi, per esempio, ad un bar in una zona residenziale, che lavora prevalentemente con le colazioni la mattina e gli aperitivi la sera. Ebbene, il cameriere che fa orario spezzato non può iniziare alle 6:00 del mattino e finire alle 21:00, perché avrebbe solo 9 ore di riposo continuativo.
Quindi non può lavorare 8 ore, per esempio, dalle 6:00 alle 12:00 e poi dalle 19:00 alle 21:00, perché in tal modo non rispetterebbe la norma. Nel rispetto della norma, potrà invece lavorare – sempre con l’esempio del cameriere – dalle 6:00 alle 12:00 e poi dalle 15:00 alle 17:00, perché dalle 17:00 alle 6:00 del mattino seguente passano più di 11 ore, che è il minimo previsto come riposo continuativo.
Cioè, per capire il senso di questa norma, è necessario capire che essa non regola le ore minime di riposo o le ore massime di lavoro all’interno di un giorno, ma regola la distribuzione delle ore di riposo all’interno della giornata lavorativa; distribuzione che deve avvenire in modo tale da garantire almeno 11 ore di riposo CONTINUATIVO.”
Spediamo un bel GRAZIE anche all’avv. Federica Murineddu per queste sue preziose e chiarissime delucidazioni.
Concludiamo questa newsletter dicendo che domani, Mercoledi 14 maggio, avrà luogo una nuova riunione plenaria, e speriamo che l’interpretazione decisamente naïf della normativa, circolata al tavolo delle trattative, ed avallata anche da uno dei sindacati, rimanga solo un piccolo malinteso, oppure un brutto sogno.
Per ora è tutto da..
A.L.T. - Assemblea Lavoratori Troupe
..Stay tuned!

